Statuto dell’associazione

I. Nome e sede

Art. 1 Nome e sede

Con il nome Swiss-PDNS (Swiss Parkinson’s Disease Nursing Specialist) esiste un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Zurigo.

II. Scopo e campi d’attività

Art. 2 Scopo

  1. L’associazione è un gruppo d’interesse svizzero di infermieri specializzati nel campo della malattia di Parkinson.
  1. Lo scopo della Swiss-PDNS consiste
    • nella creazione e nello sviluppo di una rete di portata nazionale, specializzata nell’assistenza, nel trattamento e nella cura delle persone affette da Parkinson e del loro ambiente, per garantire la migliore assistenza possibile basata sull’evidenza per le persone colpite.
    • nella creazione e nello sviluppo di opportunità di formazione continua relative all’assistenza delle persone affette da Parkinson a tutti i livelli di istruzione. Le relative designazioni di funzione o professionali devono essere definite e riconosciute in modo uniforme in tutta la Svizzera.
    • nella promozione e nel sostegno dello sviluppo di standard di cura riconosciuti a livello nazionale per il gruppo target. Questo serve a garantire un’assistenza altamente qualificata e specifica per il gruppo target secondo gli standard EBP nazionali e internazionali, nonché a garantire una promozione e uno sviluppo mirati ed economici degli standard di cura attraverso l’istruzione, la politica e le associazioni e istituzioni in questo settore.
  1. La Swiss-PDNS è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale. L’associazione non persegue interessi economici ed ha carattere di utilità pubblica.

Art. 3 Campi d’attività

Obiettivi della Swiss-PDNS:

  • Creazione di una rete nazionale che includa reti regionali già esistenti e/o in fase di costituzione, formazione di gruppi di lavoro
  • Partecipazione a una rete terapeutica interdisciplinare sul Parkinson a livello svizzero
  • Sostegno ai singoli membri nella loro attività professionale
  • Definizione e costituzione a livello svizzero dello standard di formazione di base e continua di uno specialista infermieristico per il Parkinson
    Registrazione statale delle denominazioni di formazione continua
  • Promozione dello sviluppo di standard di cura nazionali in relazione al gruppo target interessato
  • Creazione di una piattaforma digitale per la presentazione trasparente delle conoscenze attuali, della formazione continua, dei convegni specialistici e dei congressi, nonché degli indirizzi di contatto per lo scambio in caso di domande specifiche
  • Impegno politico professionale

III. Competenze

Art. 4 Competenze della Swiss-PDNS

La Swiss-PDNS può pubblicare dichiarazioni a proprio nome, aderire a organizzazioni nazionali, europee o internazionali o stipulare contratti con esse, se ciò le consente di perseguire i propri obiettivi.

IV. Composizione

Art. 5 Adesione

  1. Possono diventare membri della Swiss-PDNS le persone fisiche. L’ingresso e l’uscita sono possibili in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al comitato direttivo. Il comitato direttivo decide sull’ammissione di nuovi membri. In caso di ingresso o uscita nel corso dell’anno, è dovuta l’intera quota annuale.
  2. Al pagamento della quota annuale, ogni membro riceve una fattura annuale e almeno una volta all’anno una relazione aggiornata sulle attività della Swiss-PDNS via e-mail.
  3. L’adesione cessa con il recesso, lo scioglimento o la morte. Con la cessazione dell’adesione, tutti i diritti e gli obblighi nei confronti della Swiss-PDNS si estinguono. Le quote associative già versate non saranno rimborsate.
  4. Le quote associative devono essere pagate per ogni anno civile entro e non oltre il 31 marzo. Se il pagamento non viene effettuato in tempo, il tesoriere invia un primo promemoria con richiesta di pagamento entro il 31 maggio. Se anche questo rimane insoluto, entro il 30 giugno viene inviato un sollecito che include la minaccia di espulsione dall’associazione alla prossima assemblea generale.
  5. I membri che agiscono contro gli scopi o le decisioni della Swiss-PDNS o che mettono in pericolo gli interessi della Swiss-PDNS con il loro comportamento personale o professionale possono essere espulsi dall’assemblea dell’associazione.

Art. 6 Sostenitori

  1. I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che supportano la Swiss-PDNS con contributi annuali, ma non sono membri ai sensi dell’art. 5.
  2. Ricevono gratuitamente le comunicazioni ufficiali e il rapporto annuale della Swiss-PDNS via e-mail. Non hanno ulteriori diritti all’interno della Swiss-PDNS o nei confronti di essa.
  3. I sostenitori che agiscono contro gli scopi della Swiss-PDNS o che mettono in pericolo gli interessi della Swiss-PDNS con il loro comportamento personale o professionale possono essere esclusi dal comitato direttivo. La decisione di esclusione può essere impugnata davanti all’assemblea dell’associazione.

V. Organizzazione

Art. 7 Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dell’associazione
  • il comitato direttivo
  • i revisori dei conti
  • il comitato consultivo tecnico

Art. 8 Assemblea dell’associazione

  1. Riunione
    L’organo supremo della Swiss-PDNS è l’assemblea dell’associazione. I membri della Swiss-PDNS si incontrano almeno una volta all’anno su invito del consiglio direttivo. L’invito all’assemblea viene inviato almeno 60 giorni prima della data, indicando l’ordine del giorno, il luogo e l’ora esatta. Ogni assemblea convocata regolarmente ha potere decisionale indipendentemente dal numero di membri presenti. Le proposte per l’ordine del giorno devono essere inviate per iscritto al consiglio direttivo almeno 80 giorni prima dell’assemblea.
  1. Assemblea straordinaria
    Il consiglio direttivo o l’assemblea possono convocare un’assemblea straordinaria in qualsiasi momento. I singoli membri possono convocare un’assemblea straordinaria presentando una richiesta al consiglio direttivo, a cui deve aver dato il consenso preliminare il 20% dei membri ordinari.

L’invito all’assemblea straordinaria viene inviato dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima, indicando l’ordine del giorno, il luogo e l’ora esatta. Le proposte per l’ordine del giorno devono essere inviate per iscritto al consiglio direttivo.

  1. Diritto di voto
    Ogni membro ha un voto all’assemblea. Le decisioni vengono prese generalmente a maggioranza semplice. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo. Le eccezioni a questa regola sono specificamente indicate nello statuto dell’associazione.
  1. Poteri
    L’assemblea ha i seguenti poteri:
    • Approvazione del rapporto annuale, del bilancio annuale e del budget
    • Scarico del consiglio direttivo
    • Determinazione della quota annuale dei membri su proposta del consiglio direttivo
    • Determinazione della quota annuale dei sostenitori su proposta del consiglio direttivo
    • Elezione o revoca del consiglio direttivo e dei revisori dei conti
    • Elezione di uno o più rappresentanti nella rete terapeutica interdisciplinare
    • Esclusione dei membri
    • Deliberazione sulle modifiche dello statuto dell’associazione
    • Discussione e deliberazione sulle proposte dei membri e del consiglio direttivo
    • Scioglimento della Swiss-PDNS con una maggioranza qualificata di 3/4 dei membri presenti all’assemblea

Art. 9 Consiglio direttivo

  1. Funzione e compiti del consiglio direttivo
    Il consiglio direttivo è l’organo di gestione della Swiss-PDNS e rappresenta l’associazione verso terzi. Si occupa dell’attuazione delle decisioni prese dall’assemblea. Il consiglio direttivo può emanare regolamenti. Il consiglio direttivo può assumere o incaricare persone per il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione con un compenso adeguato.
  1. Responsabilità del consiglio direttivo
    Il consiglio direttivo è responsabile nei confronti dell’assemblea.
  1. Composizione del consiglio direttivo
    Il consiglio direttivo è composto da:
    • Un presidente e un vicepresidente o due co-presidenti e
    • almeno un altro membro della Swiss-PDNS
  1. Tesoriere
    Un membro del consiglio direttivo viene nominato tesoriere.
    Il mandato dei membri del consiglio direttivo dura due anni. È possibile la rielezione. Il presidente o i co-presidenti presiedono il consiglio direttivo. Questo si costituisce autonomamente.
  1. Competenze e compiti del consiglio direttivo
    • Ammissione dei membri
    • Elaborazione di proposte di modifica dello statuto dell’associazione
    • Cura delle relazioni con altre organizzazioni e istituzioni
    • Convocazione regolare dell’assemblea secondo l’Art. 8
    • Preparazione del rapporto annuale/di attività e informazione ai membri e ai sostenitori
    • Perseguimento dello scopo e degli obiettivi dell’associazione secondo gli Art. 2 e Art. 3
    • Punto di contatto per terzi
    • Elezione dei membri del comitato consultivo tecnico
  1. Competenza sussidiaria del consiglio direttivo
    Inoltre, il consiglio direttivo ha tutte le competenze che non sono assegnate per legge o secondo questo statuto a un altro organo.
  1. Costituzione del consiglio direttivo
    Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Ogni membro del consiglio può richiedere la convocazione di una riunione indicando i motivi.
  1. Modalità di deliberazione
    Se nessun membro del consiglio richiede una discussione orale, la deliberazione per via circolare è valida.

Art. 10 Revisori dei conti

  1. L’organo di revisione è composto da due revisori dei conti. Queste persone non possono far parte del consiglio direttivo.
  1. I revisori dei conti sono eletti per un periodo di due anni. È possibile la rielezione.
  1. I revisori dei conti controllano la contabilità e presentano un rapporto scritto al consiglio direttivo. Informano preventivamente il consiglio direttivo sul risultato del loro controllo e sulle loro conclusioni.

Art. 11 Comitato consultivo tecnico

Il comitato consultivo è composto da esperti che si occupano del morbo di Parkinson e dell’assistenza alle persone colpite (ad esempio, professionisti dell’assistenza e di altre professioni sanitarie come neurologi, assistenti sociali, fisioterapisti/terapisti occupazionali o avvocati). I membri del comitato consultivo consigliano il consiglio direttivo su questioni tecniche e supportano i compiti derivanti dall’art. 3 (ad esempio, nella preparazione di pubblicazioni, nella conduzione di conferenze e nel trattamento delle richieste degli operatori sanitari).

Art. 12 Potere di firma e responsabilità

  1. Nei rapporti con terzi, il presidente e il vicepresidente o i co-presidenti firmano congiuntamente in modo legalmente vincolante per Swiss-PDNS.
  1. Le transazioni legali che superano il budget annuale di Swiss-PDNS o che impegnano finanziariamente Swiss-PDNS per diversi anni in modo non trascurabile richiedono l’approvazione dell’assemblea dell’associazione.
  1. Solo il patrimonio dell’associazione è responsabile per i debiti dell’associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

VI. Finanziamento

Art. 13 Finanze

Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi dell’associazione secondo l’art. 2 e nell’ambito dei campi di attività secondo l’art. 3 di questo statuto.

Art. 14 Contabilità

Swiss-PDNS è finanziariamente autonoma. L’associazione tiene una contabilità separata delle entrate e delle uscite, nonché dei suoi eventuali beni.

Art. 15 Entrate

Le fonti di reddito consistono in particolare in

  • quote associative
  • contributi di benefattori
  • donazioni e contributi di ogni tipo
  • ricavi da eventi specialistici propri

VII. Revisione dello statuto dell’associazione e scioglimento dell’associazione

Art. 16 Revisione dello statuto dell’associazione

La revisione del presente statuto dell’associazione è effettuata dall’assemblea dell’associazione con una maggioranza qualificata di 3⁄4 dei membri presenti.

Art. 17 Scioglimento o fusione

  1. Lo scioglimento o la fusione di Swiss-PDNS con altre persone giuridiche è effettuato dall’assemblea dell’associazione con una maggioranza qualificata di 3⁄4 dei membri presenti.
  1. Nel caso in cui l’assemblea dell’associazione decida di sciogliere l’associazione, deve essere presa contemporaneamente una decisione sull’uso del patrimonio rimanente (profitti e capitale). Il patrimonio deve essere utilizzato per scopi simili a quelli perseguiti da Swiss-PDNS. In ogni caso, deve essere devoluto a un’istituzione con sede in Svizzera che sia anch’essa esente da tasse in base all’utilità pubblica o allo scopo pubblico.
  1. Una fusione può avvenire solo con un’altra persona giuridica con sede in Svizzera che sia esente da tasse per utilità pubblica o scopo pubblico.

Questo statuto dell’associazione è stato adottato il 24.1.2029 dall’assemblea dell’associazione Swiss-PDNS e sostituisce completamente il regolamento del IG Swiss-PDNS del 23.11.2017.